Vaccini

“È necessario definire una procedura standard. Non può scaricarsi sulle spalle del personale delle istituzioni scolastiche comunali o su quelle dei genitori, già gravate da molti pesi, il compito di raccogliere autocertificazioni e certificazioni che peraltro chi riceve non è in grado di valutare.

La strada per l’applicazione della legge sui vaccini obbligatori può essere molto più semplice, si tratta solo di tracciarla: le scuole forniscono gli elenchi degli iscritti alle Asl e queste ultime verificano che quei bambini siano stati sottoposti alle vaccinazioni”. Lo ha dichiarato il presidente dell’ANCI, Antonio Decaro, all’indomani della pubblicazione della circolare ministeriale che spiega il provvedimento. “Sarebbe sufficiente – spiega Decaro – consentire di anticipare il regime definitivo, che è basato sullo scambio di dati tra le amministrazioni. Iter che dovrebbe essere prassi in tempi di digitalizzazione della pubblica amministrazione”.

In base alla legge, in questa fase transitoria, la produzione di autocertificazioni, entro il 10 settembre, e delle certificazioni, entro il 10 marzo, è a carico delle famiglie. E al personale comunale degli asili nido e delle scuole dell’infanzia toccherebbe, inoltre, una valutazione per la quale non è qualificato. Soltanto dall’anno scolastico ‘20-‘21 è previsto siano direttamente le Asl a fornire alle scuole queste certificazioni. “Non si capisce come mai, in epoca di digitalizzazione, siano necessari tre anni per mettere a regime un sistema di comunicazione e trasmissione dati tra le pubbliche amministrazioni – ha aggiunto Decaro – l’ANCI ha da subito fatto presente, nelle sedi tecniche e politiche della conferenza unificata Stato, Regioni, enti locali e in sede di conversione parlamentare, le criticità attuative della legge: in particolare quella richiesta ai genitori di produrre e ai responsabili delle scuole di raccogliere certificazioni che sono già in possesso di un’altra pubblica amministrazione, la Asl”.

“Abbiamo chiesto in più sedi- continua Decaro – di consentire una modalità più agevole per il controllo della regolarità vaccinale dei bambini e delle bambine che devono entrare a scuola. Con senso di responsabilità ci siamo messi al lavoro per redigere un protocollo da condividere con i ministeri della Salute e dell’Istruzione e con la Conferenza delle Regioni, che impegni le scuole e i servizi educativi a trasmettere alle Asl l’elenco degli iscritti e le autocertificazioni presentate dai genitori. La produzione e il controllo dell’effettivo possesso dei certificati, invece, vengono affidati alle stesse Asl che poi informano le scuole”.

“Il regime transitorio – conclude il presidente dell’ANCI – oltre a causare disagi alle famiglie, ne produce anche per le scuole e i Comuni perché comporta la ricezione di materiale cartaceo da parte di personale non competente alla sua valutazione. Lo scambio di dati tra le amministrazioni risolverebbe il problema. I tempi sono stretti rischiamo di ritrovarci il 10 settembre con le famiglie in coda prima agli sportelli delle Asl e poi davanti alle scuole. In attesa che magari insegnanti o bidelli siano costretti a interpretare le certificazioni”.

Ecco, nel dettaglio, quali sono i vaccini obbligatori:

Per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni, sono obbligatorie e gratuite – in base alle specifiche indicazioni del Calendario Vaccinale Nazionale – le seguenti vaccinazioni:

Vaccinazioni obbligatorie in via permanente: vaccinazione anti-poliomielitica; vaccinazione anti-difterica; vaccinazione anti-tetanica; vaccinazione anti-epatite B; vaccinazione anti-pertosse; vaccinazione anti-Haemophilus Influenzae tipo b.

Vaccinazioni obbligatorie sino a diversa valutazione: vaccinazione anti-morbillo; vaccinazione anti-rosolia; vaccinazione anti-parotite; vaccinazione anti-varicella.

Chi deve vaccinarsi – I nati dal 2001 al 2004 devono effettuare – ove non abbiano già provveduto – le quattro vaccinazioni già imposte per legge (anti-epatite B; anti-tetano; anti-poliomielite; anti-difterite) oltre all’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse e l’anti-Haemophilus influenza tipo b.

I nati dal 2005 al 2011 devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b.

I nati dal 2012 al 2016 devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b.

I nati dal 2017 devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo b e l’anti-varicella.

Tutte le vaccinazioni elencate sono gratuite, e lo sono anche quando è necessario recuperare somministrazioni che non sono state effettuate in tempo.

I documenti per la scuola – Per chi ha già effettuato tutti i vaccini, è sufficiente presentare alla scuola la documentazione comprovante l’effettuazione. Anche la semplice presentazione alla ASL della richiesta di vaccinazione consente l’iscrizione a scuola, ma solo in attesa che la ASL provveda ad eseguire la vaccinazione – o a iniziarne il ciclo nel caso questo preveda più dosi – entro la fine dell’anno scolastico.

Chi è esonerato – Sono esonerati dall’obbligo di vaccinazione i soggetti immunizzati per effetto della malattia naturale, ad esempio i bambini che hanno già contratto la varicella non dovranno vaccinarsi contro tale malattia. Esonerati anche i soggetti che si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra.

Che cosa succede se non ci si vaccina – Nel caso in cui il genitore non presenti alla scuola la documentazione attestante l’avvenuta vaccinazione, l’esonero, l’omissione o il differimento, i minori da 0 a 6 anni non potranno accedere agli asili nido e alle scuole dell’infanzia. Dai 6 ai 16 anni, invece, potranno comunque accedervi. La violazione verrà segnalata dal dirigente scolastico alla ASL, che entro 10 giorni contatterà i genitori per definire le modalità e i tempi con cui mettersi in regola. Per i genitori che non dovessero presentarsi all’appuntamento con la ASL sono previste sanzioni pecuniarie proporzionate alla gravità dell’inadempimento.

Cosa comporta la contestazione dell’asl per l’inadempimento dell’obbligo? – I genitori/tutori/affidatari del minore si vedranno applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro, proporzionata alla gravità dell’inadempimento. Solo nell’ipotesi in cui i genitori o tutori incorrano successivamente nella violazione di un nuovo obbligo vaccinale, singolo o coniugato (ad es ommettendo di sottoporre il minore a un vaccino previsto a un’età successiva) agli stessi sarà comminata una nuova sanzione. Tale sanzione riguarderà anche l’omissione dei richiami vaccinali. Nel caso in cui gli stessi genitori/tutori/affidatari dovessero provvedere a far somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale nel termine indicato dalla Asl nell’atto di contestazione (a condizione che completino il ciclo vaccinale nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla ASL) non saranno più tenuti a pagare la suddetta sanzione.

Come sarà definita la formazione delle classi nel caso in cui risulti presente un minore che per motivi certificati risulata essere “non vaccinabile”? – I minori non vaccinabili (ovvero quelli per cui la vaccinazione è stata omessa o differita) per ragioni di salute sono inseriti in classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati naturalmente. Entro il 31 ottobre di ogni anno i Dirigenti scolastici, saranno tenuti a comunicare all’Asl competente, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati.