La Corte costituzionale, con la sentenza n. 129 del 16 aprile 2019, ha dichiarato illegittimo l’articolo 2 della legge regionale n. 22 del 3 marzo 2015, con la quale la Regione Toscana aveva avocato a sé funzioni sanzionatorie amministrative e di autorizzazioni semplificate in materia di rifiuti, nonostante l’esistenza di normative statali che attribuiscono espressamente tali competenze alle Province.
La sentenza della Corte ha una portata generale che va molto al di là della fattispecie esaminata, rafforzando la richiesta avanzata dall’UPI in merito al consolidamento e al rafforzamento delle funzioni fondamentali delle province in attuazione dell’articolo 117, comma 2, lettera p) e alla chiara individuazione del perimetro delle competenze amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali previste dalla legge 56/14.
In allegato il testo della sentenza e la Nota di lettura predisposta dall’UPI Toscana.