Lo scorso 7 marzo il Capo del Dipartimento della Dipartimento di Protezione Civile con una nota ha posto l’attenzione sul tema dell’invio di comunicazioni riguardanti situazioni di emergenza di protezione civile, di bollettini di criticità nazionale e degli avvisi meteo di emergenza al fine di assicurare la tempestiva attuazione di pertinenti iniziative soprattutto alla luce delle modifiche apportate al Codice dell’Amministrazione Digitale.
Il Codice dell’Amministrazione Digitale stabilisce che lo Stato, le Regioni e le autonomie locali devono assicurare la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale e devono organizzarsi ed agire utilizzando, con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Le modifiche apportate all’art 2 comma 6 del Dlgs 82/2005 stabiliscono che “le disposizioni del Codice non si applicano limitatamente all’esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali, nonché alle comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di protezione civile”.
Nonostante la novella normativa, con la quale si cerca di dare effettiva applicazione alle disposizioni del Codice, il Dipartimento di Protezione Civile, al fine di assicurare il più efficace dispositivo di diffusione delle comunicazioni in grado di garantire l’attivazione di iniziative necessarie per la salvaguardie della vita e dell’incolumità delle popolazione in particolari situazioni emergenziali, ha stabilito che le componenti del servizio nazionale potranno procedere all’invio delle comunicazioni e dei documenti ritenuti necessari a mezzo pec istituzionale o e-mail istituzionale o a mezzo fax (risultando esenti dagli obblighi di comunicazione, esclusivamente digitali, previsti nel CAD).