“La legge 241/90 e segnatamente l’art. 22, lett. b) riconosce il diritto di accesso agli atti e documenti della pubblica amministrazione, purchè l’istante sia portatore di un interesse “diretto, concreto ed attuale” corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”.
Così gli esperti del servizio ANCI Risponde in risposta a un quesito posto da un Comune in materia di edilizia. “La legittimazione all’accesso ai documenti amministrativi – proseguono – deve ritenersi consentita a chiunque possa dimostrare che il provvedimento o gli atti endo-procedimentali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti anche nei propri. Non a caso la richiesta di accesso, come previsto dall’articolo 25, comma 2 della legge citata, deve poi essere motivata, nel senso che devono essere indicate le ragioni che spingono l’interessato a prendere visione degli atti amministrativi. In buona sostanza – sottolineano gli esperti – per ottenere l’ostensione degli atti e/o documenti richiesti l’interessato deve dimostrare di essere titolare di una posizione qualificata e differenziata e non meramente emulativa o preordinata a un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione. Del resto la fattispecie del “controllo generalizzato” è espressamente prevista come ipotesi di esclusione del diritto d’accesso ex art. 24, comma 3, Legge 241/90”. Esclusione ribadita anche dalla giurisprudenza successiva (TAR Campania Napoli, sez. VIII, Ordinanza 18 settembre 2020 n. 3888) la quale ha affermato che “l’istanza di accesso a documenti amministrativi deve riferirsi a ben specifici documenti e non può comportare la necessità di un’attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta; inoltre, l’ostensione degli atti non può costituire uno strumento di controllo generalizzato sull’operato della Pubblica Amministrazione”.
Trattandosi poi, nel caso di specie, d’interventi edili realizzati nel territorio comunale da parte di un’impresa, gli esperti avvertono che la pubblica amministrazione – deputata a vagliare i profili di legittimazione – è tenuta, prima ancora di pronunciarsi in merito alla richiesta, a dare comunicazione dell’istanza a tutti coloro che “individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza” (cosiddetti “controinteressati” ex articolo 22, comma 1, lettera c, legge 241/90), i quali potrebbero eventualmente proporre opposizione motivata alla richiesta di accesso (articolo 3 Dpr 184/2006).