Decreto GP e Quarantena

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che amplia l’uso del green pass e impone nuove regole per le quarantene.

In particolare, a partire dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, l’uso del Green Pass rafforzato è esteso alle seguenti attività:

  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Dal prossimo 10 gennaio il Green Pass rafforzato diventerà, inoltre, necessario per l’accesso ai mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Per effetto del nuovo decreto, la quarantena precauzionale non si applicherà a coloro che avranno avuto contatti stretti con soggetti positivi al Covid nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione, nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo (booster).

Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, i soggetti di cui sopra dovranno indossare mascherine di tipo FFP2 e – solo qualora sintomatici – dovranno effettuare un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso. La cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza avverrà all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati, i quali avranno l’obbligo di trasmettere l’esito all’ASL.

Il decreto prevede, inoltre, capienze massime al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso (tra cui gli stadi).

Il governo ha inoltre trovato l’intesa per calmierare il prezzo delle mascherine FFP2: a tale riguardo, la struttura commissariale stipulerà apposite convenzioni con le farmacie.