In considerazione del potenziale impatto sui Comuni, pubblichiamo l’ordinanza del tribunale di Firenze (R.G. 361/2019) con la quale il giudice della IV Sezione Civile dispone che – diversamente da quanto disposto dal DL 113 del 4/10/2018 convertito in legge 132 il 1° dicembre 2018 – l’iscrizione all’anagrafe del richiedente asilo non può essere negata se lo stesso è regolarmente soggiornante in Italia ed ha presentato domanda di riconoscimento della protezione internazionale.
Inoltre, “il divieto di iscrizione anagrafica del richiedente asilo oltre a costituire una lesione di un diritto soggettivo, impedisce il godimento e l’esercizio effettivo dei diritti di rilievo costituzionale” di cui agli art. 2, 3, 4 e 38 della Costituzione”.
Secondo il tribunale di Firenze, pertanto, la domanda di iscrizione all’anagrafe del richiedente asilo deve essere accolta, in via cautelare, sulla base della semplice sussistenza della regolarità del soggiorno, che sul piano documentale può essere comprovata “attraverso gli atti inerenti l’avvio del procedimento volto al riconoscimento della fondatezza della pretesa di protezione ed, in particolare, attraverso il cosiddetto ‘modello C3’ e/o mediante il documento nel quale la Questura attesta che il richiedente ha formalizzato l’istanza di protezione internazionale”.