Nella Gazzetta Ufficiale n.187 dell’11 agosto 2022 è pubblicato il decreto che definisce le modalità di presentazione della richiesta di contributi da parte dei Comuni per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 400 milioni di euro per l’annualità 2023 (leggi qui).
Come indicato nel comunicato del Ministero dell’Interno, i Comuni devono avanzare la richiesta alla Direzione Centrale per la Finanza Locale del Ministero dell’Interno esclusivamente per via telematica, tramite la nuova Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP), entro le ore 23:59 del 15 settembre 2022, a pena di decadenza. L’eventuale trasmissione dei modelli con modalità diversa da quella telematica, prevista nel suddetto decreto ministeriale non sarà ritenuta valida ai fini del rispetto dell’adempimento con conseguente esclusione delle relative certificazioni.
È comunque facoltà degli enti interessati, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi prima della scadenza del termine fissato, produrre una nuova certificazione, attraverso un ulteriore invio telematico, secondo le modalità sopra indicate. In tale circostanza, attraverso la procedura informatica predisposta, l’Ente dovrà preliminarmente procedere ad annullare la precedente certificazione prima di poter tramettere un nuovo modello. La certificazione annullata perderà la sua validità ai fini del concorso erariale, sia per quanto concerne la data di trasmissione, che per quanto attiene ai dati inseriti. Si consiglia, pertanto, di porre attenzione durante tale operazione.
La trasmissione della certificazione dovrà essere effettuata esclusivamente dai Comuni interessati alla richiesta di contributo. Ciascun Comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non possono essere chiesti contributi di importo superiore al limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.
Non possono presentare la richiesta di contributo, i Comuni che risultano beneficiari, per le annualità 2021-2022, dell’intero contributo concedibile per fascia demografica. I comuni che hanno ricevuto, per le annualità 2021-2022, parte dell’intero contributo richiedibile per fascia demografica, possono presentare una nuova istanza, fino alla concorrenza dell’importo non concesso e/o non richiesto in precedenza.
Il contributo erariale può essere chiesto solo per la realizzazione di opere, non integralmente finanziate da altri soggetti, secondo il seguente ordine di priorità:
- messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.
Di seguito, le tipologie di interventi ammissibili:
Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico:
- di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio di frana o idraulico, attestato dal competente personale tecnico dell’ente o di altre istituzioni anche sulla base dei dati Ispra per la riduzione del rischio e l’aumento della resilienza del territorio;
- di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali, nonché di aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana.
Interventi di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti:
- manutenzione straordinaria delle strade e messa in sicurezza dei tratti di viabilità (escluse la costruzione di nuove rotonde e sostituzione pavimento stradale per usura e la sostituzione dei pali della luce);
- manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi inclusa la demolizione e ricostruzione.
Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dell’ente:
- manutenzione straordinaria per miglioramento sismico per messa in sicurezza dell’edificio a garanzia della sicurezza dell’utenza;
- manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico e antincendio;
- manutenzione straordinaria per accessibilità e abbattimento barriere architettoniche;
- manutenzione straordinaria per interventi di efficientamento energetico.
Gli interventi, a pena di esclusione del contributo, devono essere identificati dai CUP, classificati sotto la voce “Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 139_anno 2023” e dettagliati secondo i criteri individuati all’interno dell’allegato 1 al presente comunicato che ne costituisce parte integrante.
Preme evidenziare, fin da ora, che, ai sensi dell’articolo 1, commi 140 e 142, della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono escluse dalla procedura di assegnazione dei contributi le richieste:
- per le quali venga indicato un CUP dell’opera non valido ovvero erroneamente indicato in relazione all’opera per la quale viene richiesto il contributo;
- che siano riferite ad opere non inserite in uno strumento programmatorio;
- dei comuni che alla data della loro presentazione non hanno trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i documenti contabili di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.122 del 26 maggio 2016, riferiti all’ultimo rendiconto della gestione approvato (rendiconto di riferimento: anno 2021). Nel caso di comuni per i quali siano sospesi i termini di approvazione del rendiconto di gestione, ai sensi della normativa vigente, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall’ultimo rendiconto trasmesso alla citata banca dati o, in assenza, dall’ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell’interno;
- che siano presentate con modalità e termini diversi da quelli previsti dal citato decreto del Ministero dell’interno.
Il termine ultimo previsto delle ore 23.59 del 15 settembre 2022 per la presentazione delle istanze in questione è perentorio. Si richiama, dunque, l’attenzione degli Enti interessati a svolgere tempestivamente tutte le attività propedeutiche necessarie per produrre le istanze di finanziamento (come, ad esempio, la richiesta di nuovi CUP, l’approvazione dei piani annuali o triennali delle OOPP, l’invio dei bilanci, etc.,), tenendo anche conto dei necessari tempi di aggiornamento dei sistemi interessati, normalmente identificabili in 5 giorni lavorativi.
Per maggiori dettagli circa le modalità di presentazione delle istanze, si rinvia a quanto previsto nel “MANUALE UTENTE LINEE DI FINANZIAMENTO – Manuale utente per i Comuni che accedono mediante istanza online ai Contributi interventi di messa in sicurezza edifici e territorio articolo 1 comma 139 legge n.145/2018 – Annualità 2023”, predisposto a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, allegato al presente Comunicato (Allegato 2).
Richieste di chiarimento e assistenza
Si coglie l’occasione per rappresentare la necessità di consultare attentamente le indicazioni contenute nel decreto ministeriale e nel predetto Manuale. Si ringraziano gli Enti interessati per la loro preziosa collaborazione al riguardo, così da consentire ai competenti Uffici della Direzione Centrale per la Finanza Locale di poter meglio rispondere ai quesiti e fornire la essenziale assistenza.
Richieste di chiarimenti non contenute nel manuale utente possono essere trasmesse con le seguenti modalità: •
- attraverso il sistema di Ticket del MOP per richieste in merito alle funzioni della piattaforma GLF-MOP;
- attraverso la mail operepubbliche.fl@interno.it per richieste amministrative;
- per i relativi chiarimenti sui CUP si può fare riferimento all’apposita sezione del sito internet della Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, al link: http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup;
- Le richieste di assistenza dovranno pervenire tassativamente entro e non oltre le ore 20.00 del 15 settembre 2022.
Come prescritto, non sono considerate ammissibili le istanze degli enti che, alla data di presentazione della richiesta di ammissione al contributo, non abbiano ancora trasmesso alla banca dati BDAP (di cui all’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n.118 del 2011) i documenti contabili di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.122 del 26 maggio 2016, riferiti al rendiconto 2021.
In merito alla trasmissione del rendiconto 2021 alla banca dati BDAP, si precisa che sono verificati, ai fini dell’ammissione, tutti i prospetti inviati relativi a: – SDB (Schemi di bilancio); – DCA (Dati contabili analitici); – IND (Indicatori).
Non sono considerate le istanze degli enti che avessero effettuato un invio parziale dei prospetti sopra richiamati alla citata banca dati. Si precisa che in fase di acquisizione, il sistema effettua controlli formali e di quadratura dei dati (fornendo un riscontro all’Ente) ma, naturalmente, in presenza di modelli compilati a zero non può segnalare discordanze.
L’Ente è tenuto, una volta trasmessi dati, a visualizzare tutti i prospetti acquisiti sul sistema, al fine di verificare la correttezza dei relativi contenuti. Si raccomanda, altresì, di trasmettere alla banca dati BDAP i dati del rendiconto 2021 in data antecedente all’invio della richiesta di contributo.