Si informano i Comuni e tutti i soggetti interessati che la Legge di Bilancio, approvata lo scorso 27 dicembre, amplia le categorie dei soggetti esenti dalla spesa sanitaria, includendo tra i beneficiari i minori privi del sostegno familiare per i quali l’autorità giudiziaria abbia disposto un provvedimento ai sensi degli articoli 343 e 403 del codice civile, nonché dell’articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184. Gli oneri derivanti da tale disposizione, non quantificati, sono posti a valere sulle risorse del Fondo Sanitario Nazionale. L’esenzione è accertata mediante l’anagrafe degli assistiti del Sistema Tessera Sanitaria, sulla base delle informazioni rese disponibili dal Ministero della Giustizia.
Qui sotto pubblichiamo il testo integrale del comma 334.
All’articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi:
<<Dal 1° gennaio 2020 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i minorenni privi di un sostegno familiare, per i quali l’autorità giudiziaria abbia disposto un provvedimento ai sensi dell’articolo 343 del codice civile o dell’articolo 403 del codice civile, nonché dell’articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sul Fondo sanitario nazionale di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Ai fini della semplificazione per l’accesso all’esenzione di cui al presente comma, la medesima esenzione è accertata e verificata, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, attraverso le funzionalità dell’Anagrafe nazionale degli assistiti, di cui all’articolo 62-ter del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero, nelle more della sua realizzazione, dell’Anagrafe degli assistiti del Sistema tessera sanitaria, sulla base delle informazioni rese disponibili dal Ministero della giustizia>>.