Con la pubblicazione del decreto legge n. 24 del 24/03/2022 in Gazzetta Ufficiale, sono state introdotte nuove regole per la gestione dei contagi da COVID-19 dopo la fine dell’emergenza. Eccole nel dettaglio.
Mascherine
- In tutti i gradi d’istruzione, vigel’obbligo dell’utilizzo di mascherine almeno di tipo chirurgico, fatta eccezione per i bambini fino a 6 anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine.
- La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e perciò anche su quelli scolastici (di tipo Ffp2 fino al 30 aprile). Non va indossata, invece, durante le attività sportive.
- È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
- Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.
- Fino al 30 aprile è possibile accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass ‘base’ (vaccinazione, guarigione, tampone). Dal 1° maggio l’obbligo decade.
Gite scolastiche
- È possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d’istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.
Casi di positività
- In presenza di almeno 4 casi di positivitàtra gli alunni nella stessa sezione, gruppo o classe, le attività proseguono in presenza per docenti, educatori e bambini che abbiano superato i 6 anni di età, ma è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.
- In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. Se il test effettuato è di tipo autosomministrato, in questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione. Le stesse regole valgono per i servizi educativi, fermo restando che l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione non riguarda i bambini sotto i 6 anni.
Didattica digitale integrata
- Gli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell’alunno maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno.
- La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
Obbligo vaccinale
- Fino al 15 giugno resta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Secondo il decreto pubblicato, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni.
- Laddove non risulti la vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo viene invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazionecomprovante “l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, o la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale”.
- Coloro che sono in attesa di vaccinazionedovranno successivamente presentare la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale non oltre 3 giorni dalla somministrazione.
- In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell’obbligo vaccinale il personale docente ed educativonon adempiente potrà lavorare ma sarà utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica enon potrà entrare in classe.
- Il personale docente e educativo non vaccinato è sostituito tramite supplenzeche si concludono nel momento in cui essi adempiono all’obbligo vaccinale.
- Per il personale non docente (dirigenti e personale ATA) non valgono le limitazioni connesse allo svolgimento di attività didattiche a contatto con gli alunni.
- Possono quindi essere riammessi in servizio dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 24, e possono essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività.
- A partire dal 1° aprile, il preside non potrà impedire agli insegnanti non vaccinati di tornare a scuola se muniti di green pass base(ossia tampone negativo). Resta il divieto di lavorare a contatto con gli alunni. Dovranno essere utilizzati in «attività di supporto all’istituzione scolastica». Per svolgere le quali sarà comunque necessario il green pass base.
- L’obbligo vaccinale per gli insegnanti (dose booster compresa) resta comunque fino al 15 giugno. Chi non si vaccina va dunque incontro alla sanzione di 100 euro.
Risorse
- Con il Decreto legge pubblicato lo scorso 21 marzo, sono stati previsti 30 milioni da destinare alle scuoleper proseguire con l’acquisto di mascherine e materiale per l’igiene e materiali di consumo legati all’emergenza e 170 milioni per la proroga dei contratti del cosiddetto organico COVID.
- Con il Decreto Legge del 24 marzo sono stanziati 30 milioni per le sostituzioni del personale docente e educativo che non può svolgere le attività didattichea contatto con gli alunni.
Organico
- L’organico attuale viene prorogato, in base al Decreto legge pubblicato lo scorso 21 marzo, fino alla fine delle lezioni, cioè non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell’infanzia statali nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022.
Studenti universitari
- Restano fino al 30 aprile obbligo di mascherina e di distanza di un metro in aula, oltre al divieto di accesso con temperatura corporea sopra i 37.5°.
- Esteso fino al 30 aprile l’obbligo di green pass base per gli studenti universitari e per «chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie».