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Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato in GU il decreto n. 127 del 28 giugno 2024  contenente il “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184 -ter , comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006″.

Il regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali alcuni rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, cessano di essere qualificati come rifiuti a seguito di operazioni di recupero, ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
I rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva.

Il regolamento è stato emanato in considerazione del fatto che esiste un mercato per l’aggregato recuperato, che lo stesso risulta comunemente utilizzato per la realizzazione di opere di ingegneria civile, in sostituzione della materia prima naturale, che possiede un effettivo valore economico e che sussistono scopi specifici per i quali tale sostanza è utilizzabile, nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento, e che la medesima rispetta la normativa e gli standard esistenti.

Dall’istruttoria effettuata dal MASE è inoltre emerso come l’aggregato recuperato, che soddisfi i criteri di cui al presente regolamento, non comporti impatti negativi complessivi sulla salute umana o sull’ambiente.