Da domenica 13 dicembre il Piemonte è ufficialmente in zona gialla: lo stabilisce l’ordinanza n.308 del 12-12-2020 firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza.

ECCO COSA CAMBIA

Spostamenti

È consentito spostarsi dalle 5 alle 22 senza necessità di giustificane il motivo. Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli dovuti a comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È sempre consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza.

Nelle abitazioni private è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all’inizio o al termine della giornata di lavoro ma lo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità poiché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio.

Si può andare a fare la spesa in un Comune diverso da quello in cui si abita.

È possibile raggiungere la seconda casa se è ubicata in un Comune dell’area gialla. Se la seconda casa si trova in un Comune di area arancione o rossa è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.

Dalle 5 alle 22 è consentito fare una passeggiata, uscire con il proprio animale da compagnia e fare attività motoria.

È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone. È inoltre consentito utilizzarla dalle 5 alle 22 per svolgere attività motoria all’aperto, sempre nel rispetto del distanziamento di almeno un metro, oltre che per svolgere attività sportiva, nel qual caso il distanziamento deve essere di 2 metri.

Attività commerciali

I ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti con possibilità di consumo all’interno dalle 5 alle 18. Dalle 5 alle 22 è consentita anche la vendita da asporto. La consegna a domicilio non ha limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

Negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali, l’ingresso e la permanenza dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto. Non sono comunque permessi gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.

Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, delle parafarmacie, dei presidi sanitari, dei punti vendita di generi alimentari, dei tabaccai e delle edicole.

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Scuola e Università

Lezioni in presenza per materne, elementari e prima media, mentre permane la didattica a distanza per seconde e terze medie (fino al 23 dicembre come da ordinanza del governatore piemontese Alberto Cirio) e superiori.

Le attività formative e curriculari si svolgono a distanza, fatta eccezione per quelle relative al primo anno dei corsi di studio e per i laboratori, che possono svolgersi in presenza.

I tirocini, le attività di laboratorio sperimentale o didattico o le esercitazioni possono essere svolte in presenza laddove previste dai piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari predisposti dai singoli Atenei, sentito il Comitato universitario regionale; resta fermo che, laddove previste, esse dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli, specificamente dedicati alle università e allegati al dpcm del 3 novembre.

Le lezioni di musica, canto, teatro o danza o delle altre attività di tipo artistico presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica si svolgono prevalentemente a distanza. Possono svolgersi in presenza quelle del primo anno dei corsi di studi, i laboratori o assimilabili

Si possono tenere le sessioni d’esame e le sedute di laurea.

Eventi, cerimonie e riunioni

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni.

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica e a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.

Sono vietate tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale.

L’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è sospesa.

Tumulazioni e sepolture sono consentite rispettando la distanza interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed evitando ogni forma di assembramento.

Attività motoria e sportiva

È possibile praticare l’attività venatoria o la pesca dilettantistica o sportiva.

Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del Coni o del Cip.

È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale. Tuttavia, è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti, nonché gli allenamenti per sport di squadra, che potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e nel rispetto del distanziamento.

È consentita la pratica amatoriale dello sci di fondo e dello sci alpinismo, che non implicano l’uso di impianti di trasporto. Lo sci di fondo può essere praticato anche sulle scie appositamente tracciate con mezzi meccanici. Resta fermo il rigoroso rispetto di tutte le misure di prevenzione del contagio, con particolare riguardo a quelle previste per evitare gli assembramenti.

Caccia

L’attività venatoria è consentita senza alcuna limitazione di luogo o di specie, fatto salvo il rispetto delle norme di settore e del calendario venatorio vigente.
Ulteriori informazioni e disposizioni specifiche sono disponibili A QUESTO LINK