Dal 1° aprile è in vigore il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti relativo alla “Disciplina delle modalità operative per la presentazione delle istanze da parte delle stazioni appaltanti e delle condizioni di accesso per l’anno 2024 al Fondo adeguamento prezzi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 dello scorso 27 marzo.
Il provvedimento disciplina le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche ai fini del contrasto degli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici in materia di appalti pubblici e si applica, per quanto di interesse:
- agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte, con termine ultimo di presentazione fissato al 31 dicembre 2021, limitatamente ai Sal emessi dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;
- agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte, con termine ultimo di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, che non abbiano accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili, limitatamente alle lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024.
Per l’accesso alle risorse del Fondo, i soggetti interessati dovranno presentare un’istanza telematica, attraverso l’apposita piattaforma dedicata, alla Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del MIT, secondo le seguenti finestre temporali:
- I finestra temporale – dal 1° aprile 2024 al 30 aprile 2024;
- II finestra temporale – dal 1° luglio 2024 al 31 luglio 2024;
- III finestra temporale – dal 1° ottobre 2024 al 31 ottobre 2024;
- IV finestra temporale – dal 1° gennaio 2025 al 31 gennaio 2025.
Una volta compilate in piattaforma, le richieste dovranno essere scaricate, firmate digitalmente dal legale rappresentante (o dal delegato) della Stazione appaltante ed inviate all’indirizzo PEC adeguamentoprezzi.dgespa@pec.mit.gov.it entro i termini temporali previsti per ogni singola finestra.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti esaminerà le istanze sulla base dell’ordine di presentazione delle domande, esprimendosi su di esse tramite decreti direttoriali, a conclusione di ogni finestra temporale.