Piccoli comuni

La Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, ha pubblicato la deliberazione n. 1 del 18 dicembre 2020, pubblicata il 7 gennaio 2021, riguardante la possibilità di presentare richieste di parere anche da parte delle Unioni, affermando che “L’Unione di comuni, in persona del Presidente, è legittimata a ricorrere all’attività consultiva della Corte, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, limitatamente a questioni inerenti alle funzioni proprie esercitate dall’Unione stessa”.

Le funzioni in questione sono proprie dell’ente “Comune” e devono necessariamente essere svolte o dall’ente uti singulus o dall’Unione di cui fa parte. In questa prospettiva, le Unioni di Comuni sono, quindi, proiezioni dei singoli enti partecipanti finalizzate all’esercizio congiunto di funzioni di competenza dei Comuni, cui si applicano i principi previsti per l’ordinamento di tali enti.

In questi termini solo le Unioni, e non altre forme associative (consorzi, ATO ecc.), possono essere assimilate al Comune, anche per quanto riguarda la possibilità di accedere alla Corte dei Conti in funzione consultiva.

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