Lavori in corso

La Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 – Legge di Bilancio 2025 (in vigore dal 1° gennaio 2025) ha confermato la proroga della disciplina straordinaria di aggiornamento dei prezzi, a seguito del caro materiali, contenuta nell’articolo 26 del DL 50/2022 (Decreto aiuti) anche ai lavori eseguiti o contabilizzati fino al 31 dicembre 2025. Previsto un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro fine gennaio.
Tale proroga è disposta dall’articolo 1, comma 532 della succitata legge 207/2024, che modifica l’articolo 26, commi 6 bis, 6 ter ed 8, del Decreto aiuti, prevedendo l’utilizzo del meccanismo di revisione prezzi:

  • per gli appalti pubblici di lavori (inclusi gli affidamenti al contraente generale e gli accordi quadro) aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso entro il 31 dicembre 2021, rispetto ai SAL afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, applicando i prezzari aggiornati nella misura del 90%.
  • per gli appalti pubblici di lavoricompresi gli accordi quadro e le concessioni in cui è parte una PA (con i limiti ivi previsti), aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 che non abbiano accesso al FOI, relativamente ai SAL inerenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 (sostituendo il precedente termine del 31 dicembre 2024), applicando i prezzari aggiornati nella misura dell’80%.
  • per gli accordi-quadro di lavori, sia non ancora avviati alla data del 18 maggio 2022 sia già in corso di esecuzione a tale data, derivanti da offerte formulate entro il 31 dicembre 2021, per i SAL afferenti lavorazioni annotate dal 1° gennaio 2022 e al 31 dicembre 2025.

Viene inoltre disposto che:

  • l’applicazione dei prezzari annualmente aggiornati è da considerarsi sia in aumento che in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta. [art. 1, comma 532, lett. a), punto 1)]
  • gli eventuali minori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari rimangono nella disponibilità della stazione appaltante fino a quando non siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, per essere utilizzati nell’ambito del medesimo intervento. [art. 1, comma 532, lett. a), punto 3)]

Importante novità è introdotta anche rispetto all’utilizzo delle risorse interne delle Stazioni appaltanti per far fronte al pagamento delle maggiori somme. A tal proposito è previsto che – accanto a quelle già utilizzabili (50% degli accantonamenti per imprevisti, ulteriori somme a disposizione stanziate per lo stesso intervento, ribassi d’asta, somme disponibili derivanti da altri interventi già collaudati) – prima di procedere con la richiesta di accesso ai Fondi Ministeriali la SA dovrà verificare il possibile utilizzo, delle somme derivanti da eventuali rimodulazioni del quadro economico degli interventi nonché della programmazione triennale ovvero dell’elenco annuale.

Resta ferma quindi la possibilità per l’anno 2025, nei casi di insufficienza delle risorse, di richiedere l’accesso al riparto del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (incrementato di 300 milioni di euro per l’anno 2025 e 100 milioni per l’anno 2026) secondo modalità e criteri che verranno stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, da adottarsi entro il 31 gennaio 2025.