“In linea generale, e a sostegno di un miglioramento del provvedimento in sede di conversione, occorre introdurre correttivi finalizzati ad un maggior raccordo della nuova disciplina, soprattutto per quel che riguarda il nuovo regime sanzionatorio. Esigenza legata al venire meno della cosiddetta doppia conformità. Serve poi un riallineamento con il codice dei beni culturali per evitare effetti distorsivi e contrari alla ratio legis di alcune nuove norme introdotte dallo stesso provvedimento”. Così la vicesindaca e assessora all’urbanistica di Napoli, Laura Lieto, sentita sul Decreto Casa dalla Commissione Ambiente della Camera. Oltre a lei in rappresentanza dell’ANCI sono intervenuti l’assessore all’Urbanistica del Comune di Torino, Paolo Mazzoleni e l’assessore all’Urbanistica del Comune di Milano, Giancarlo Tancredi.
Sui mutamenti di destinazione d’uso i tre assessori hanno evidenziato la necessità di “correttivi che salvaguardino il potere/dovere degli strumenti urbanistici comunali di dettare, motivatamente, anche ‘limitazioni’, e non solo mere ‘condizioni’, ai mutamenti della destinazione d’uso degli immobili, con o senza opere. I rappresentanti dell’Anci hanno anche sottolineato l’esigenza “di lavorare ad una nuova modulistica che si rende tanto più necessaria in quanto il decreto è già in vigore e gli uffici comunali sono in grande difficoltà rispetto alla modulistica finora utilizzata”.
Per l’ANCI, che ha presentato in commissione un documento dettagliato, occorre anche intervenire sul tema degli interventi edilizi di ristrutturazione edilizia e più in generale delle definizioni degli interventi edilizi di cui all’art. 3 del DPR 380/01 che hanno subito negli ultimi decenni un’evoluzione dottrinaria e giurisprudenziale cui occorre dare chiarezza normativa. Nello stesso modo si pone l’urgenza di definizione dei titoli legittimanti i piani attuativi / intervento diretto nei casi riconducibili all’art. 41 quinquies della legge 1150/42”. Infine i rappresentanti dell’ANCI hanno chiesto di “chiarire meglio cosa si intenda inserire con l’art. 34 nel terzo periodo del nuovo comma 1 bis, essendo il punto non molto chiaro nella relazione tecnica”.