Pubblichiamo la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 4632 del 9 giugno 2020 relativa alla proroga, fino al 17 luglio 2020, della sospensione degli obblighi connessi al Reddito di Cittadinanza, stabilita dall’art. 76 del D.L. 34/2020 (dl Rilancio).
A questo link è invece disponibile il DPCM del 11 giugno 2020, che disciplina la gestione della fase epidemiologica dal 15 giugno al 14 luglio prossimi, con indicazioni relative alla riattivazione delle attività sociali e socio-sanitarie per persone con disabilità.
Come già previsto dall’art. 8 del DPCM del 26 aprile 2020, il presente Decreto prevede all’art. 9 che le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sociooccupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo Piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici Protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
Al comma 2 si aggiunge che le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista.
Si segnala altresì che l’Allegato 8 del DPCM contiene le Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19, con particolare attenzione ai minori con disabilità e vulnerabili.
Infine, l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, rimane limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione (art. 1).