Pubblichiamo la sentenza della Corte Costituzionale n. 218/2019 con la quale è stata sancita l’illegittimità del diverso trattamento tributario tra dipendenti pubblici e privati nel riscatto dei fondi pensione negoziali.
Prendendo ad esempio il periodo compreso tra il 2007 e il 2017, la previsione penalizza i dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, sebbene le due fattispecie siano sostanzialmente omogenee.
Si tratta quindi di una discriminazione che viola il principio dell’eguaglianza tributaria; anche ai dipendenti pubblici deve essere riconosciuto il regime agevolato entrato in vigore nel 2007 per i soli dipendenti privati.
La Corte ha fatto leva sull’omogeneità del meccanismo di finanziamento della previdenza complementare sia nei fondi pensione negoziali dei dipendenti privati sia in quelli dei dipendenti pubblici, per concludere che la duplicità del trattamento tributario del riscatto della posizione maturata non può essere giustificata né dalla diversa natura del rapporto di lavoro né dal fatto che l’accantonamento del TFR dei dipendenti pubblici è virtuale, in costanza di rapporto di lavoro.
L’agevolazione già prevista per quelli privati con lo scopo di favorire lo sviluppo della previdenza complementare viene dunque estesa ai dipendenti pubblici.