Multa

Pubblichiamo la circolare del Ministero dell’Interno (Dipartimento Pubblica Sicurezza) del 20 febbraio, successiva al decreto interministeriale del 18 dicembre 2017 in tema di notifica delle multe stradali tramite PEC.

La circolare fornisce le istruzioni operative in materia, ricomprendendo tra gli atti notificabili, oltre ai verbali di contestazione redatti a seguito dell’accertamento di violazioni del Codice della Strada anche ulteriori atti, a partire dalle violazioni della L. 727/1978 relative al cronotachigrafo. La procedura tramite PEC vale anche per le  notifiche delle sanzioni amministrative accessorie, qualora siano parte integrante del verbale di contestazione.

La notifica via PEC diventa obbligatoria quando l’autore della violazione, il proprietario o altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196 del Codice della Strada, abbiano fornito un indirizzo PEC valido all’organo di polizia in occasione dell’accertamento dell’illecito ovvero abbiano un domicilio digitale ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale (CAD.) Gli organi di polizia, nel caso in cui manchi la comunicazione dell’interessato, dovranno ricercare il domicilio digitale negli elenchi INI-PEC, IPA, all’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e, infine, al registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia.

La circolare precisa comunque che il decreto del 18 dicembre e scorso e il CAD, pur sancendo un obbligo di notifica tramite PEC, non fanno cenno circa l’efficacia di una notifica effettuata tramite posta ordinaria o tramite messi senza aver prima esperito il tentativo con la PEC. Pertanto, si ritiene che la notifica nei modi ordinari, ove sia perfezionata in conformità delle norme in materia, debba considerarsi comunque idonea a produrre gli effetti di legge.

Si rammenta che, qualora il cittadino comprovi la titolarità di un valido indirizzo PEC o l’inserimento in uno degli elenchi ufficiali o ancora l’avvenuta comunicazione all’organo accertatore in occasione della contestazione,  lo stesso potrà richiedere la restituzione delle spese di notifica.