Con l’entrata in vigore della Legge 29 luglio 2021 n. 108, di conversione del Decreto Legge 31 maggio n. 77, sono state apportate importanti novità in tema di usi civici. Nell’iter di conversione parlamentare del DL, infatti, è stato introdotto un articolo, il 63-bis, che interviene in materia di trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi a oggetto terreni a uso civico.
Nello specifico, mediante l’introduzione di tre nuovi commi (8-bis, 8-ter e 8-quater) all’art. 3 della Legge 20 novembre 2017, n. 168, si prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possano consentire ai Comuni i trasferimenti di diritti di uso civico e le permute – nei casi di terreni appartenenti al demanio civico in situazione di accertata e irreversibile trasformazione – in altre aree appartenenti al patrimonio disponibile degli Enti territoriali e locali, esclusivamente per terreni di superficie e valore equivalente.
Affinché questo possa avvenire, i terreni:
– devono aver perso irreversibilmente la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione prima della data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431, e le eventuali opere realizzate siano state autorizzate dall’amministrazione comunale;
– devono essere stati utilizzati in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica;
– non devono essere stati trasformati in assenza dell’autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa.
I trasferimenti di diritti di uso civico e le permute hanno ad oggetto terreni di superficie e valore ambientale equivalenti che appartengono al patrimonio disponibile degli enti. Questi terreni vengono di conseguenza demanializzati, mentre quelli dai quali sono trasferiti i diritti di uso civico vengono di conseguenza sdemanializzati e su di essi è mantenuto il vincolo paesaggistico. La norma punta a risolvere una criticità derivante dalla precedente impossibilità, per i Comuni, di rilasciare l’attestazione relativa alla proprietà delle opere realizzate su terreni a uso civico in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica, inibendo ad esempio l’accesso dei proprietari a misure di agevolazione come il bonus facciate o il superbonus 110% per le ristrutturazioni edilizie.