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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, lo scorso 3 agosto è definitivamente entrato in vigore il Codice del Terzo Settore.
Il Codice riordina tutta la normativa del Terzo Settore, sollecitando le amministrazioni pubbliche a promuovere la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell’ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e degli altri enti interessati nelle attività di sensibilizzazione e di promozione.

Il Codice definisce gli enti del Terzo settore, classificandoli in:

  • organizzazioni di volontariato,
  • associazioni di promozione sociale
  • enti filantropici
  • imprese sociali incluse le cooperative sociali
  • reti associative
  • società di mutuo soccorso
  • associazioni, riconosciute o non
  • fondazione ed altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Vengono inoltre definite le attività di interesse generale, che gli enti devono esercitare in via esclusiva o principale per essere considerati Enti del Terzo settore. Il Codice detta anche le disposizioni per l’organizzazione, l’amministrazione e il controllo degli enti del Terzo Settore, regolando la raccolta fondi, la tenuta della contabilità e istituendo obblighi di trasparenza mediante la previsione di pubblicazione del bilancio sociale.
Vengono inoltre regolamentati il trattamento economico dei lavoratori del Terzo Settore e i limiti per i compensi eventualmente previsti per le cariche sociali, nonché i trattamenti economici per i lavoratori subordinati o autonomi degli enti.
Viene inoltre introdotta un’importante modifica per il riconoscimento della personalità giuridica, che sarà semplificata e avverrà attraverso l’iscrizione al “Registro unico nazionale del Terzo settore”.

Per sostenere il Terzo settore il Codice prevede inoltre:

  • la revisione della definizione di enti non commerciali ai fini fiscali e l’introduzione di un nuovo e articolato regime tributario di vantaggio
  • l’istituzione del social bonus, ossia un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore
  • una serie di agevolazioni in materia di imposte indirette (successioni e donazioni, registro, ipotecaria e catastale) con particolare riferimento agli immobili utilizzati dagli enti, nonché in materia di tributi locali;
  • la ridefinizione della disciplina delle detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti;
  • specifiche disposizioni in ordine al regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale;
  • la nuova disciplina in materia di finanza sociale concernente i “titoli di solidarietà”, finalizzata a favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore non commerciali iscritti nell’apposito registro;
  • un regime fiscale agevolato per le attività di social lending svolta dai gestori dei portali on line;
  • misure per favorire l’assegnazione in favore degli enti di immobili pubblici inutilizzati per fini istituzionali;
  • la disciplina dello specifico Fondo istituito per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale promossi dagli enti del Terzo settore.

Il Codice prevede, infine, la disciplina delle attività di monitoraggio, di vigilanza e di controllo, anche di natura fiscale, nonché quella di carattere sanzionatorio. Il testo del Codice del Terzo Settore è disponibile al seguente link: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/08/02/179/so/43/sg/pdf.